L’addebito degli oneri finanziari nelle fatture relative alle prestazioni edili per cui è riconosciuto lo sconto, fanno parte del corrispettivo e, pertanto, oltre a rientrare nell’agevolazione sono assoggettati ad Iva. Al contrario, l’impresa che decide di cedere in un secondo momento il credito realizza una operazione finanziaria, da cui possono emergere oneri finanziari deducibili dal reddito, qualora, come sempre accade, la cessione del credito corrispondente allo sconto in fattura riconosciuto avviene a un valore inferiore rispetto a quello nominale.
L’Agenzia delle Entrate con circolare del 23 giugno ha chiarito una serie di elementi legati alla formazione del corrispettivo delle somme aggiuntive relative al riaddebito degli oneri finanziari, sostenuti nel caso in cui sia riconosciuto lo sconto in fattura.
Il caso specifico affrontato nella circolare riguarda la fattura emessa dal professionista che rilascia il visto di conformità, tuttavia il principio si può estendere a qualsiasi fattura emessa da imprese e professionisti per cui è ammissibile il riconoscimento dello sconto in fattura.
In particolare viene precisato che nell’ipotesi di Superbonus l’intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto praticato al committente, pari al 110% dello stesso, rappresenta per il professionista un provento percepito nell’esercizio della sua attività professionale e, come tale, assoggettato a tassazione.
Anche nell’ipotesi di detrazioni diverse dal Superbonus (ad esempio 65% o 50% delle spese sostenute) laddove il professionista, che appone il visto di conformità, richieda al cliente un compenso aggiuntivo in quanto non può utilizzare l’intero credito acquisito immediatamente ovvero sostiene un onere finanziario per la successiva cessione del predetto credito, tale compenso rientra tra quelli connessi alla prestazione professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione. Tale corrispettivo concorrerà, inoltre, a formare la base imponibile ai fini IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.
La circolare precisa, inoltre, che nel caso in cui il professionista, che ha effettuato lo sconto in fattura, decida successivamente di cedere il credito acquisito, realizza un’operazione finanziaria. Se tale cessione avviene, poi, ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale del credito ceduto, per effetto dell’attualizzazione del credito acquisito da parte del cessionario, la differenza costituisce per il professionista un “onere finanziario” che, al pari della monetizzazione dei propri crediti, potrà essere dedotta dal proprio reddito professionale.