L’incertezza interpretativa sulla possibilità di beneficiare ancora oggi dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambiente” e degli incentivi del conto energia riconosciuti dalla disciplina di settore, è stata risolta dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai benefici tributari tramite la risoluzione del 20 luglio 2016, n. 58/E.
In particolare la prassi dell’agenzia delle entrate si riferisce alla cumulabilità della c.d. Tremonti ambiente (art. 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388) con gli incentivi del conto energia riconosciuti dalla disciplina di settore, in particolare dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 (c.d. “Terzo Conto Energia”), a seguito della realizzazione di un impianto fotovoltaico.
A riguardo l’Agenzia chiarisce, in primo luogo, che la detassazione riconosciuta dalla c.d. “Tremonti ambiente”, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, interessa le piccole e medie imprese che hanno realizzato investimenti ambientali entro la data del 25 giugno 2012, dal momento che la predetta disposizione agevolativa è stata abrogata dal decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83.
Con riferimento alla cumulabilità della presente agevolazione fiscale con altre misure agevolative, il citato articolo 6 della legge n. 388/2000 nulla dispone a riguardo, con la conseguenza che può ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che queste ultime non dispongano diversamente.
E’ quanto avvenuto, infatti, con la norma interpretativa recata dall’articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 (c.d. “Quinto Conto Energia”) e dai relativi contributi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico che hanno precisato la cumulabilità della Tremonti ambiente con i benefici previsti dal secondo conto energia, entro il limite del 20% del costo dell’investimento.
E’ bene precisare che tale limite deve essere calcolato con riferimento al risparmio di imposte e contributi emergenti dalla detassazione di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti-ambiente) e non sull’ammontare del reddito detassato.
Altra precisazione importante riguarda la mancata previsione della pena di decadenza dall’agevolazione, con la possibilità per il contribuente di comunicare al Ministero dello Sviluppo economico, anche oltre il termine di un mese dall’approvazione del bilancio annuale, gli investimenti agevolati senza per questo decadere, dunque, dall’agevolazione.
E’ riconosciuta, pertanto, la possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, come previsto anche per l’agevolazione relativa agli investimenti in macchinari c.d. “Tremonti-ter”, dal momento che la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non costituisce un ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa a favore da presentare entro l’anno successivo (cfr articolo 2, c. 8-bis del DPR 322/1998). E’ altresì previsto che, laddove siano decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, è possibile recuperare l’agevolazione presentando apposita istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento indebito (cfr articolo 38 del DPR 602/1973).
Così pure viene osservato che la detassazione ambientale al pari di quella per investimenti in macchinari (c.d. Tremonti-ter”) opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto e dunque concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita.
Infine, l’Agenzia precisa che non ha alcuna competenza sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria quali quelle previste dal “conto energia”, lasciando dunque al contribuente la facoltà di decidere se usufruire della detassazione ambientale ex post con il rischio di vedersi revocare i benefici derivanti dai vari Conto Energia, sulla base delle valutazioni del ministero dello Sviluppo Economico in merito alla cumulabilità degli stessi con altre misure agevolative.