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Sentenza ANAC: le stazioni appaltanti non possono ricondurre tutti i lavori alla categoria OG2

La CNA di Ravenna, in data 3 ottobre 2017 ha presentato istanza al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e successivamente in data 9 novembre 2017 esposto all’ANAC per l’attivazione del procedimento di autotutela per l’annullamento di un bando di gara per gli interventi di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Naselli Crispi di Ferrara.

L’istanza verteva sul fatto che nel bando di gara si prevedeva che tutti i lavori fossero riconducibili alla categoria generale OG2 mentre erano previsti anche lavori per un importo di 434.745,54 € riconducibili alla categoria specializzata OS2-A non scorporabili. Nel bando era inoltre specificato che i lavori riferiti alla categoria OS2-A potevano essere eseguiti direttamente dall’appaltatore o affidati in subappalto ad impresa in possesso di attestazione SOA con iscrizione in categoria OS2-A con classifica sufficiente a coprire l’importo di gara.

L’articolo 148 comma 1 del D.Lgs 50/2016 recita: “i lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonchè quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto all’articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

Inoltre nel comma 2 viene riportato: “In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, indipendentemente dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all’importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonchè di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

Considerato che per lo specifico bando non esistevano esigenze motivate ed eccezionali giustificanti l’affidamento congiunto dei lavori l’affidamento era da considerarsi illegittimo.

Il 9 ottobre 2018 ANAC comunicava alla CNA di Ravenna che con riferimento all’istruttoria condotta il consiglio dell’Autorità si era espresso tramite la delibera n° 643 del 4 luglio 2018.

Nella delibera n° 643 a firma del Presidente Raffaele Cantone si ritiene non conforme alla normativa di settore la previsione del Bando di gara di ricondurre tutti i lavori all’unica categoria generale OG2 a fronte di lavori specificatamente inquadrabili nella categoria OS2-A pari ad oltre il 20% del valore dell’appalto specificamente tutelata dall’art. 148 del D.Lgs 50/2016.

Con questa delibera l’ANAC invita di fatto le stazioni appaltanti di attenersi nelle pubblicazioni di bandi di gara che contengono lavorazioni nella categoria specialistica OS2-A,  alle disposizioni dell’art 148 del D.Lgs 50/2016 e della delibera dell’ANAC n.643 del 4 luglio 2018.

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