DOP, indicazione in etichetta col permesso del Mipaaf
Per le DOP IGP ancora in via di definizione, che pagano l’assenza dell’importante regia di un Consorzio di tutela riconosciuto, l’impresa può richiedere l’autorizzazione per utilizzare nell’etichettatura il riferimento a una denominazione d’origine protetta o a una indicazione geografica protetta al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’autorizzazione concessa non potrà essere ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. E in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del riferimento alla denominazione protetta. E con la nota del Ministero delle Politiche agricole del 9 febbraio 2017, che vengono fissati i criteri per l’utilizzo del riferimento a una denominazione geografica protetta o a una indicazione geografica nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto agroalimentare.
L’utilizzatore dovrà sottoscrivere l’impegno a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato, contenenti il riferimento ad una DOP IGP prodotte, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato, nonché a comunicare la sede dello stabilimento in cui avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al ministero delle politiche agricole. L’utilizzatore deve dichiarare che il prodotto DOP o IGP verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica. Come richiedere l’autorizzazione. In assenza di un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della vigente normativa, l’autorizzazione per utilizzare nell’etichettatura il riferimento a una denominazione d’origine protetta o a una indicazione geografica protetta può essere richiesta da chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta tale riferimento al ministero delle politiche agricole – dipartimento politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV.
Oltre alla richiesta di autorizzazione, va presentata l’etichetta da utilizzare e la scheda tecnica che descrive il prodotto per il quale l’etichetta verrà utilizzata. Il riferimento DOP IGP può comparire solo nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti composti, elaborati o trasformati. Così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi prodotti, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agro-alimentari. Le dimensioni del carattere usato per il riferimento alla denominazione tutelata in etichettatura devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato.