E’ stato pubblicato il Bando Pubblico per l’acquisizione della qualifica di RESTAURATORE  di beni culturali.
Le domande andranno compilate ed inviate, entro le ore 12 del 30 ottobre 2015, esclusivamente per via telematica, pena l’esclusione.

Tutte le sedi CNA sono a disposizione per offrire servizi e informazioni utili a tutti i restauratori 

Sedi | CNA
http://www.cna.it/cna/chi-siamo/sedi 

L’applicazione informatica per la compilazione sarà resa disponibile sul sito del MIBACT a partire da lunedi 31 agosto. 

  • Il portale ibox.beniculturali.it  resta aperto per consentire l‘accesso a tutti quelli già registrati per la visualizzazione di domande o dati inseriti nonché dei dati pregressi conferiti nella procedura svoltasi nel 2009-10
  • Il portale consente anche la registrazione di nuovi utenti che desiderano anticipare la fase della registrazione in previsione del previsto bando per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali. Si consiglia di procedere alla registrazione reventivamente, fin da ora. 

RIEPILOGHIAMO PROCEDURA, NORMATIVA E LINEE GUIDA

  • 3) Il Bando per Restauratore decreta l’iter di procedura, requisiti e modalità di partecipazione, l’espletamento delle diverse fasi previste dalla legge avverrà una tantum e non potrà essere ripetuto in futuro, stante la stessa natura transitoria della disciplina in esame, volta alla stabilizzazione di situazioni di fatto pregresse o quanto meno in fieri.
  • Le domande incomplete dei dati indicati come necessari nel modulo verranno considerate inammissibili ed archiviate (è bene controllare anche la validità dei documenti di identità).
  • Dopo la valutazione dei requisiti, nell’ipotesi in cui i requisiti minimi vengano ritenuti insussistenti, sarà inviato all’interessato il  preavviso di rigetto della domanda volta al conseguimento della qualifica o all’ammissione alla prova di idoneità;  l’interessato potrà presentare entro venti giorni le proprie osservazioni e controdeduzioni (resta esclusa la possibilità di presentare nuovi documenti, avendo disatteso l’onere di fornirli tempestivamente) sulla base di esse, e comunque decorso detto termine, verranno adottati i provvedimenti definitivi.
  • L’elenco di Collaboratore Restauratore sarà reso pubblico dopo la chiusura del bando di Restauratore. Si può inserire i dati e compilare la domanda per Restauratore anche se non si è ricevuta conferma del titolo di Collaboratore Restauratore.
  • E’ disponibile anche un indirizzo email del ministero per richiesta informazioni: restauratori@beniculturali.it

 

  • la qualifica di restauratore di beni culturali si acquisisce con riferimento al settore o ai settori specifici richiesti tra quelli indicati nella Sezione II dell’allegato B (comma 1). Pertanto, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1-bis, l’interessato dovrà indicare nella domanda il settore o i settori specifici in cui ritiene di aver maturato una adeguata competenza professionale.

Ne consegue che, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 182 (e dunque con il raggiungimento del punteggio minimo – di 300 punti – previsto dal comma 1-ter), al partecipante alla selezione ritenuto idoneo sarà riconosciuta la qualifica di restauratore di beni culturali la cui efficacia sarà comunque subordinata all’inserimento nei settori specifici di cui all’allegato B.

 

Per individuare le attività di restauro utili, la norma fa riferimento al profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell’Allegato A del regolamento di cui al d.m. n. 86/2009. In specifico: B – Progettazione, e C – Intervento (progettazione ed esecuzione dell’intervento conservativo, di regola fortemente integrate tra loro, nel settore degli interventi su beni culturali mobili o superfici decorate dei beni architettonici);

 

Dimostrazione dell’attività svolta:

è soltanto quella effettuata concretamente, di persona, dall’aspirante restauratore, e come tale verificabile e valutabile da parte dell’amministrazione preposta alla tutela La nuova formulazione ha eliminato la previsione sull’obbligo di rilasciare le attestazioni, cosicché nel sistema attuale il Ministero compirà le proprie valutazioni anche basandosi su eventuali attestazioni, ma riferendosi comunque al complesso della documentazione utile già disponibile negli archivi o comunque versata nella procedura dall’interessato

 

Riguardo ai soggetti cui sono riferibili i documenti da valutare,

  •  vi sono anzitutto i responsabili del procedimento (i direttori regionali, i soprintendenti, oppure – per gli interventi eseguiti direttamente presso i relativi laboratori- i direttori dell’istituto centrale; ovvero, su delega di dette figure dirigenziali, i funzionari che hanno concretamente seguito i lavori in questione), o, negli appalti pubblici, i direttori dei lavori, i direttori tecnici, i rappresentanti legali dell’impresa appaltatrice.
  • Quanto alla prova che sia stata realmente effettuata un’attività di restauro con i connotati richiesti dalla legge non potranno essere considerati utili lavori privi dell’autorizzazione rilasciata dall’organo di tutela; non potranno essere considerati utili lavori la cui corretta esecuzione non sia stata dichiarata dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori mediante rilascio del certificato e/o visto di buon esito

per evitare che parte degli interessati siano penalizzati dalla mancanza della documentazione necessaria a comprovare il possesso del requisito, l’articolo 182, comma 1-quater, dovrà essere applicato anche utilizzando presunzioni logiche idonee ad integrare la documentazione disponibile. il caso di più agevole valutazione appare quello in cui l’interessato al riconoscimento della qualifica professionale era anche:

titolare della ditta individuale che (quale aggiudicataria della gara o affidataria diretta a trattativa privata, ovvero subappaltatrice autorizzata – nel caso di lavori pubblici – oppure appaltatrice scelta dal proprietario privato dei beni) ha eseguito i lavori.

oppure restauratori appartenenti a società, cooperative e consorzi di imprese individuali di restauro, soggetti in presenza dei quali si tratta di stabilire quale dei soci o dei restauratori consorziati avesse operato direttamente nei lavori affidati alla società o alla cooperativa o al consorzio. Caso analogo è quello in cui l’interessato figurava come direttore tecnico dell’impresa esecutrice.

Qualora la verifica del buon esito di interventi conservativi oggetto di dichiarazione da parte degli interessati non sia ancora stata effettuata o la relativa documentazione non sia reperibile, gli uffici dovranno provvedere tempestivamente ad effettuare la verifica mancante o la ricognizione della verifica effettuata a suo tempo, ed a formalizzare i relativi atti, non appena possibile e comunque in tempo utile per poter effettuare la valutazione del requisito.

 

La competenza ad effettuare verifiche o ricognizioni in ordine al buon esito degli interventi spetta all’organo che attualmente è preposto alla tutela del bene oggetto dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti e informazioni da parte dell’organo che era competente all’epoca dei lavori.

 

Il requisito in questione è ipotizzabile (fino a prova contraria) anche in presenza di contratti di lavoro subordinato o di contratti di collaborazione con l’impresa appaltatrice, in ogni caso aventi data certa ed anteriore (o quanto meno contestuale) al periodo cui l’attività si riferisce l’interessato dovrà documentare il rapporto di lavoro intercorso con l’impresa esecutrice

 

Posizione lavorativa

la posizione lavorativa andrà valutata sia in base ad una correlazione con le classificazioni della contrattazione collettiva per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini ed alle relative declaratorie di mansioni – categoria OS2 A – così come individuate nei contratti collettivi del 1995, del 2000, del 2004 e, da ultimo del 2008, sia anche con riferimento a contratti collettivi di diverso settore, riconducibili di volta in volta ad uno o più appalti di restauro.

Le classificazioni dal quarto al quinto livello vadano considerate utili ai fini della ricostruzione e del riconoscimento dell’attività lavorativa di restauro in fase di valutazione dei requisiti, con riconoscimento diretto nel caso di classificazione al quinto livello.

 

La qualifica/posizione lavorativa deve risultare dal libro matricola, dal contratto di lavoro o deve potersi evincere da altri atti di data certa dell’epoca di svolgimento dell’attività. Diversamente, dare spazio ad autocertificazioni degli interessati o a dichiarazioni postume delle imprese ai fini del conseguimento della qualifica di restauratore contrasterebbe con la formulazione delle previsioni normative e comunque minerebbe alla radice l’attendibilità dei riconoscimenti. Ad esempio:

§- in ordine alla titolarità della ditta appaltatrice dei lavori di restauro o alla posizione di direttore tecnico dell’impresa stessa: certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.,

  • attestazione della SOA;
  • atto contratto di appalto;
  • verbale di consegna lavori;
  • autorizzazione ad eseguire interventi di restauro su beni culturali di proprietà privata

in ordine alla posizione lavorativa nei confronti dell’impresa: estratto del libro matricola, contratto di lavoro, contratto di collaborazione aventi data certa, dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa in ordine al ruolo svolto dall’interessato quale dipendente o collaboratore autonomo, documenti inerenti gli aspetti di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008);

in generale: una relazione ispettiva, un ordine di servizio, un verbale di collaudo, un consuntivo tecnico-scientifico, in cui si faccia espressamente menzione dell’interessato come esecutore diretto dell’intervento (atto emanato dall’amministrazione); una comunicazione informativa sullo stato dei lavori, una richiesta di chiarimenti o istruzioni trasmesse dall’interessato (atto ricevuto dall’amministrazione); una pubblicazione, o qualsiasi altro documento assunto al protocollo della amministrazione pubblica competente, che dia conto dell’attività svolta dall’interessato (atto comunque di data certa e custodito).

 

Chi ha svolto il lavoro?

Un altro profilo da chiarire concerne il numero dei soggetti ai quali, per uno stesso intervento conservativo, può essere riconosciuto il possesso del requisito dell’attività di restauro.

§il Ministero dovrà valutare la compatibilità del numero degli aspiranti in relazione alle caratteristiche dell’intervento; e, se del caso, limitare il riconoscimento (in questo caso, dando priorità al soggetto che risulti indicato dall’impresa come effettivo esecutore, o che rivesta nell’organizzazione dell’impresa una posizione superiore) .

 

In mancanza di un’espressa indicazione dei termini previsti per la consegna e l’ultimazione dei lavori, rinvenibile nel contratto di appalto o in altri atti adottati dall’Amministrazione, sarà compito del Ministero stabilire anche la durata presumibile del tipo di intervento svolto (considerandone in concreto la dimensione e la complessità). Analoga valutazione tecnico-discrezionale dovrà essere effettuata in presenza di ritardi nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine stabilito (per impedire che il ritardo non giustificato da sopravvenute difficoltà determini, paradossalmente, una valutazione di maggiori requisiti).

 

Mancanza di documentazione ufficiale

pur in presenza di un restauro autorizzato e che risulta essere stato realizzato in modo corretto, gli atti dai quali dovrebbe potersi evincere quale impresa ha eseguito l’intervento conservativo sono andati perduti o comunque risultano irreperibili E’ evidente che, se per l’intervento di restauro era necessaria l’autorizzazione (vale a dire: se il bene ricadeva nell’ambito di applicazione della normativa italiana di tutela, ovvero di una normativa estera di portata analoga), e l’autorizzazione non risulta chiesta e/o rilasciata, l’intervento è illegittimo e non può integrare il requisito ai sensi dell’articolo 182.

Gli atti dai quali dovrebbe potersi evincere quale impresa ha eseguito l’intervento conservativo siano andati perduti o comunque risultino irreperibili; , può essere consentito che la posizione di impresa appaltatrice e quella (comunque correlata, secondo i criteri suindicati) della persona fisica che ha eseguito il restauro, venga ricostruita a posteriori.

Il soggetto che dichiara di aver svolto l’attività deve poter fornire documentazione (anche di provenienza del proprietario del bene cui si è riferito l’intervento) idonea a costituire un principio di prova della verità storica dei fatti

Qualora il funzionario dell’Amministrazione, il quale a suo tempo aveva vigilato sui lavori abbia un ricordo certo (del fatto che il restauro è stato effettuato da una tale impresa e della presenza di un dato soggetto in un dato cantiere e del ruolo di responsabilità diretta da lui assunto), può ammettersi che il predetto funzionario attesti l’avvenuto smarrimento, la distruzione, o comunque l’indisponibilità dei documenti e le circostanze da lui direttamente conosciute (va da sé, assumendosi la responsabilità, anche penale, della corrispondenza al vero di quanto dichiarato)

 

Inammissibilità delle domande

Le domande che non contengano tutte le informazioni richieste nel modulo pubblicato con il bando delle procedure (in primis, quelle concernenti: bene culturale oggetto dell’intervento, periodo di esecuzione dell’intervento, tipologia dell’intervento, impresa appaltatrice dei lavori, posizione rivestita dall’interessato; nonché, se conosciuti, estremi dell’autorizzazione e della verifica di buon esito/collaudo) verranno dichiarate inammissibili dalle Amministrazioni competenti.

 

Riconoscimento requisiti a più soggetti

il possesso del requisito potrà essere riconosciuto a più di un soggetto, soltanto in presenza di affidamenti unitari di lavori concernenti insiemi di beni (di regola collezioni, ovvero compendi di arredi di un edificio) di tipologia e/o materiale diversi e quindi suscettibili di interventi conservativi significativamente differenziati; ovvero, in presenza di lavori di restauro che, ancorché concernenti beni omogenei, abbiano una consistenza quantitativa

 

Il riconoscimento del requisito potrà riguardare, a seconda dei casi, il titolare della ditta individuale oppure il socio della società, della cooperativa o del consorzio, oppure il direttore tecnico dell’impresa appaltatrice, oppure, laddove non risulti che una delle predette figure abbia assunto la responsabilità diretta dell’intervento conservativo (ed abbia chiesto il riconoscimento della relativa attività), un diverso soggetto il quale dimostri di aver avuto un rapporto lavorativo con l’impresa appaltatrice e che, in base alla qualifica/posizione lavorativa contrattualmente rivestita (come risultante dalla documentazione disponibile), possa ritenersi aver svolto “effettivamente” e “direttamente” l’attività di restauro.

 

oppure il direttore tecnico dell’impresa appaltatrice, oppure, laddove non risulti che una delle predette figure abbia assunto la responsabilità diretta dell’intervento conservativo (ed abbia chiesto il riconoscimento della relativa attività), un diverso soggetto il quale dimostri di aver avuto un rapporto lavorativo con l’impresa appaltatrice e che, in base alla qualifica/posizione lavorativa contrattualmente rivestita (come risultante dalla documentazione disponibile), possa ritenersi aver svolto “effettivamente” e “direttamente” l’attività di restauro.

 

Per dirimere conflitti tra pretese inconciliabili (come quella tra due o più aspiranti restauratori, che rivendichino di aver svolto il medesimo intervento), potrà darsi rilevanza ad una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa stessa, che l’interessato dovrà trasmettere in allegato alla domanda.

 

Disciplina transitoria per il riconoscimento della qualifica in base a titoli e/o esperienze professionali L’articolo 182 del Codice disciplina la FASE TRANSITORIA che prevede 3 modalità per acquisire la qualifica di Restauratore:

1.SELEZIONE PUBBLICA aperta a tutti coloro che hanno conseguito titoli e/o maturato esperienze professionali (Tabelle 1,2,3, Allegato B, art. 182, Dlgs 42/2004) entro il 31/12/2014 ovvero il bando 2015

1.PROVA DI IDONEITA’ aperta a coloro che sono già in possesso della qualifica di «collaboratore restauratore» e aspirano alla qualifica superiore di «restauratore»

2.DISTINTA PROVA DI IDONEITA’ aperta a coloro che sono in possesso di un titolo universitario o accademico in qualche misura «attinente» alla formazione obbligatoria per il restauratore

 

La conclusione della fase transitoria prevede che, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 182 per il Restauratore (e dunque con il raggiungimento del punteggio minimo – di 300 punti ), al partecipante alla selezione venga riconosciuta la qualifica di restauratore di beni culturali e venga pertanto iscritto nell’elenco dei settori specifici.

A seguito dell’attivazione di tali elenchi, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici dovranno essere eseguiti, in via esclusiva, dai restauratori di beni culturali inseriti in tale elenco, i quali potranno operare, ciascuno, nell’ambito del settore (o dei settori) di propria competenza.

 

La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività e nella attribuzione dei relativi punteggi

La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi necessari per conseguire la qualifica tramite il percorso formativo = 300 cfu

Per attribuire un punteggio, il Mibact «valuta»:

titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, compresi quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro che risultavano iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012 (allegato B, Tabella 1, art. 182, Dlgs 42/2004);

posizione di inquadramento nella PA formalizzata entro la data del 30 giugno 2012 (allegato B, Tabella 2, art. 182, Dlgs 42/2004);

attività di restauro conclusasi entro il 31 dicembre 2014 (allegato B, Tabella 3, art. 182, Dlgs 42/2004)

 

Individuazione settori Nella domanda i candidati devono dichiarare i requisiti posseduti per i settori di attività. Il riconoscimento di competenze specifiche nei settori dell’attività di restauro si acquisiscono in base a: – titoli di studio (sez. I, tab. 1, allegato B Dlgs 42/2004) si ottiene l’iscrizione nella sezione specifica dell’elenco, con riferimento agli insegnamenti;

posizioni di inquadramento (sez. I, tab. 2, allegato B del Dlgs 42/2004) relativamente a settori di competenza;

esperienza professionale (sez. I, tab. 3, allegato B Dlgs 42/2004) iscrizione nell’elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività svolte in via prevalente

 

Punteggio in base all’attività di restauro svolta In conformità alla normativa vigente (DPR 445/2000), qualità personali, stati e fatti che risultano attestati da certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, possono essere dichiarati con autocertificazione. Da ciò deriva che diplomi, attestazioni o certificazioni rilasciati da enti pubblici, si possono autocertificare In tal caso, il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie al fine dell’individuazione di tale documentazione, eventualmente allegando documenti utili. Comunque, l’attività di restauro deve risultare da «atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’amministrazione» e “formati in occasione dell’affidamento dell’appalto, in corso d’opera o al momento della conclusione dell’appalto, ivi compresi atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro dell’impresa appaltatrice”.

La definizione di restauro di bene culturale è riportata negli artt. 2, 10 e nell’allegato A del Codice dei Beni culturali (D.Lgs. 22-1-2004 n. 42)

Restauro: si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.

 

Valutazione delle esperienze formative all’estero

Un problema particolare si pone in presenza di aspiranti alla qualifica di restauratore che documentino una formazione e/o assumano di avere svolto attività di restauro qualificata in altri Stati.

In tali casi, non può avere alcuna utilità l’attestazione da parte dell’organo periferico.

Il Ministero dovrà valutare direttamente la valenza probatoria della documentazione (di provenienza estera, corredata, a cura dell’interessato, della traduzione in italiano) prodotta dall’interessato in allegato (formato .pdf) al modulo di domanda, attingendo se necessario informazioni dalle amministrazioni preposte all’insegnamento e alla tutela del bene oggetto di attività di restauro nello Stato di riferimento.

Anche tale valutazione sarà orientata dai criteri sostanziali indicati ai punti precedenti, anche se inevitabilmente comporterà un margine di apprezzamento soggettivo maggiore. Infatti, occorre tener presente che la disciplina di tutela dei beni culturali in molti altri Paesi differisce sensibilmente da quella italiana; ad esempio, non prevede l’intervento necessario di un’amministrazione pubblica, in funzione di autorizzazione e verifica finale degli interventi conservativi, e fa talvolta affidamento su valutazioni di professionisti. Pertanto, in presenza di requisiti maturati all’estero, il Ministero valuterà se quantità e qualità dell’insegnamento impartito, da un lato, e la natura dell’attività di restauro effettuata, dall’altro, possono ritenersi sostanzialmente equivalenti a quelle richieste dalla normativa italiana.

 

Iscrizione elenchi abilitanti

La qualifica di RESTAURATORE verrà attribuita con provvedimenti del Mibact che daranno luogo all’inserimento nell’apposito ELENCO suddiviso per settori di competenza.

 

Opere pubbliche/Appalti pubblici

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il DM 3/8/2000, n. 294 (e successive modifiche apportate con DM 24/10/2001, n.420) ha stabilito i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

Il D.M. 294/2000 detta pertanto le norme per la qualificazione negli appalti sui beni culturali mobili e sulle superfici decorate.

Per partecipare agli appalti pubblici, occorre ottenere l’Attestazione di una Società di Organismo di Attestazione (SOA), cioè il documento, che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

La SOA viene rilasciata da enti/società autorizzate dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici (DPR 34/2000). In sostituzione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori, l’Attestazione

SOA è il documento necessario per comprovare la capacità dell’impresa di

sostenere ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con importo a

base d’asta superiore a € 150.000,00 (sia esso in appalto o in subappalto).

L’Attestazione SOA qualifica l’impresa ad eseguire appalti per categorie di

opere e classifiche di importi.

Si precisa che, per le opere pubbliche:

> 150.000 € occorre l’attestazione SOA;

< 150.000 € non occorre l’attestazione SOA.

Le categorie di opere di interesse per i restauratori sono:

OS 2 A e OS2 B: superfici decorate e beni mobili di interesse storico

ed artistico

Riguarda l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e

straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico.

Per entrambi i casi sopra riportati, occorre essere in possesso della

qualifica di Restauratore.

 

Lavori di importo superiore ai 150mila euro

Requisiti generali: come indicato nell’art. 17 del DPR 25/01/2000, n. 34.

Si precisa che l’iscrizione in CCIAA deve contenere l’attività di “conservazione e restauro di opere d’arte”

Direttore tecnico: deve essere un soggetto in possesso della qualifica di

“restauratore di beni culturali” (art. 7 D.M. 294/2000)

Personale tecnico (art. 5 D.M. 294/2000 come modificato con D.M.

420/2001): deve essere costituito da più di 4 addetti: 20% restauratori;

40% collaboratori restauratori di beni culturali

Referenze bancarie (art. 6 D.M. 294/2000)

 

Lavori di importo pari o inferiore ai 150 mila euro

Requisiti generali : quelli di cui all’art. 17 del D.P.R. 34/2000 (iscrizione in CCIAA con l’attività di “conservazione e restauro di opere d’arte”)

Requisiti speciali : Esecuzione diretta e in proprio, nei 5 anni precedenti il bando, di lavori analoghi per un importo analogo a quello del contratto da stipulare, oppure presenza di un direttore tecnico con qualifica di “restauratore di beni culturali”

Organico così composto:

•meno di 4 addetti: almeno un “restauratore di beni culturali“;

•oltre i 4 addetti: 20% restauratori; 40% collaboratori restauratori di beni culturali.