In assenza di iniziative, da parte della Stazione appaltante, volte alla stipulazione del contratto la Società aggiudicataria la diffidava a provvedere alla conclusione del procedimento di gara e, conseguentemente, alla stipula del contratto, ma la richiesta non aveva riscontri.
La Società aggiudicataria ha pertanto adito il G.A. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ente oltreché la dichiarazione dell’obbligo dello stesso di concludere l’avviato procedimento di gara.
Il Giudice Amministrativo ha accolto la richiesta, e, in particolare, ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento di gara con l’adozione di una determinazione volta a esprimere definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto d’appalto.
Così TAR Puglia, Bari, sez. III, sentenza 19 novembre 2018, n. 1484
Conformi:
Tar Sicilia, Palermo sez. III, 3 giugno 2017, n. 1477
Tar Veneto sez. I, 27 marzo 2017, n. 310
Tar Lazio, Roma sez. II, 14 settembre 2016, n. 9704
Tar 3 novembre 2015, n. 12400