Il D.L. n. 48/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” al Capo II include anche interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.
Di seguito le misure che riguardano aspetti di sicurezza sul lavoro, vigenti dal 5 maggio scorso.
L’art. 14 introduce una serie di modifiche al D. Lgs. 81/2008 (TU sicurezza).
- Vengono ritoccate disposizioni relative al medico competente e la più rilevante riguarda l’obbligo per i datori di lavoro e dirigenti di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal TU sicurezza, anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”. Ciò dovrebbe significare che la sorveglianza sanitaria non è più limitata ai casi espressamente previsti dal TU Sicurezza, ma si estenda a tutti i casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
- L’obbligo di utilizzare idonee opere provvisionali è estesa ai lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti, ecc.; riteniamo si possano intendere come opere provvisionali le strutture e opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato destinate ad essere rimosse quando i lavori sono terminati quali ad esempio ponteggi, impalcati, parapetti, andatoie, ecc.
- Si prevede l’introduzione di una formazione e addestramento specifico a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature previste all’articolo 71 comma 7 che richiedono conoscenze particolari. Di conseguenza viene inserita la sanzione per la violazione di tale nuovo obbligo, punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3.071,21 a 7.862,44 euro.
- In merito alle verifiche periodiche delle attrezzature dell’Allegato VII, viene stabilito che i soggetti privati abilitati acquistino la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondano direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
- Gli obblighi del noleggiatore e concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore sono modificati: chiunque noleggi o conceda in uso, al momento della cessione, deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all’utilizzo.
- L’Accordo unico sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza dovrà definire anche il “monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
L’art. 15 prevede disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva: gli enti pubblici e privati dovranno condividere gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui sopra, saranno individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso atti amministrativi generali.
L’art. 17 istituisce, presso il Ministero del lavoro, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, “le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione”, che viene siglata con le imprese ospitanti.
Riferimento normativo: artt. 14-17, D.L. 4 maggio 2023, n. 48