L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interessante interpello in tema di Sismabonus-acquisti “ordinario” (art. 16, c. 1-septies, D.L. n. 63/2013), spettante ad un soggetto impresa.
Il caso
La società venditrice istante aveva chiesto se fosse agevolabile, in capo ad altra società acquirente, l’acquisto di tutte le singole unità immobiliari ad “uso turistico” scaturenti da un intervento di demolizione e ricostruzione di intero edificio, con miglioramento antisismico. I dubbi vertevano su tre aspetti:
- ambito soggettivo, avendo le società venditrice e acquirente tutti o alcuni soci in comune ed avendo comunque un collegamento ex art. 2359, c. 3, C.C.;
- ambito oggettivo, in riferimento alla possibilità di poter godere di un Sismabonus-acquisti su tutte le singole u.i. derivanti dall’intervento applicando, quindi, un autonomo limite di spesa di 96.000 euro su ciascuna di esse, senza un tetto massimo al numero delle u.i. acquistabili fruendo dell’agevolazione;
- ambito oggettivo, in riferimento alla destinazione “uso turistico” a fine lavori delle singole u.i.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente a tutti i suddetti aspetti, in quanto:
- la norma di riferimento promuove la messa in sicurezza e la stabilità di tutti gli edifici, sia utilizzati a fini residenziali che produttivi/professionali/commerciali, senza che esistano preclusioni particolari in capo al soggetto acquirente. Non rileva, di conseguenza, la presenza di vincoli societari tra soggetto venditore e acquirente;
- il limite di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro riferito unitariamente a ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze (nei casi in cui è presente il vincolo pertinenziale), è appunto collegato alla singola u.i., senza che esista un tetto massimo al numero di immobili acquistati e oggetto di agevolazione;
- per fruire del Sismabonus-acquisti “ordinario” è irrilevante l’uso residenziale dell’immobile a fine lavori, potendo essere l’unità immobiliare acquistata sia residenziale che produttiva.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate, risp. n. 398/E del 27/07/2023