Il Comitato amministratore centrale degli artigiani INPS, presieduto da Antonio Licchetta, ha deliberato un ordine del giorno diretto a sollecitare, con urgenza, una soluzione a quanto si sta verificando in tema di decorrenza delle pensioni anticipate dei lavoratori autonomi, tra cui gli artigiani.
In particolare, la consolidata prassi applicativa dell’Istituto di previdenza ha sempre comportato che il versamento a posteriori di contributi previdenziali obbligatori comunque comportasse la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente essi si riferissero.
La conseguenza di tale consolidato orientamento è stata che il trattamento pensionistico potesse decorrere dal primo giorno del mese successivo la presentazione della relativa domanda di pensione.
Tale orientamento è stato di recente superato, in senso restrittivo, dall’INPS, il quale ora ritiene che, a seguito di regolarizzazione della posizione contributiva, la decorrenza della pensione anticipata degli autonomi sarà collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione stessa, con conseguente perdita dei ratei di pensione arretrati.
Ma vi è di più. Tale nuovo orientamento viene applicato dalle sedi territoriali dell’Istituto non solo ai casi di regolarizzazione contributiva (comprensiva pertanto di sanzioni e interessi), ma anche ai casi di contribuzione ordinaria, determinante per il diritto a pensione ma il cui pagamento viene eseguito alle naturali scadenze di legge. Anche in questi casi infatti, si assiste a inspiegabili respinte delle domande di pensione, pur avendo ancora il lavoratore autonomo i tempi stabiliti dalla legge per effettuare i versamenti contributivi dovuti.
Tutto ciò si traduce in penalizzanti quanto incomprensibili perdite di ratei di pensione per gli autonomi, ed è per questo che il Comitato amministratore centrale degli artigiani INPS si è fatto promotore di un ordine del giorno con il quale invita l’Istituto nazionale di previdenza a porre in essere ogni azione volta a ripristinare la consolidata modalità applicativa precedente, sulla base della quale il versamento a posteriori di contributi esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore, con conseguente decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda.