Somministrazione delegato – preposto – presenza
Quesito
Il titolare di più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può nominare negli stessi locali un unico preposto in possesso dei requisiti professionali?
è obbligato a nominare invece la figura del rappresentante nei vari punti di cui è titolare?
il rappresentante deve essere solo nominato o deve aver un rapporto di collaborazione con l’azienda?.
Risposta
Con risoluzione 50011 del 26 marzo 2013 il Ministero dello sviluppo economico, che è consultabile sul sito alla voce prassi, ha precisato che la stessa persona può essere nominata preposto (che è colui che possiede i requisiti professionali qualora non li abbia il legale rappresentante o il titolare della ditta individuale) da più società, da più imprese individuali, per più punti di vendita alle condizione imprescindibile che la preposizione all’attività commerciale sia effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non sia e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti; inoltre la persona preposta non deve essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell’autorizzazione, può non essere sempre presente nell’esercizio ma deve comunque garantire un preposizione effettiva con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità. Qualora il titolare dell’autorizzazione (titolare di impresa individuale o legale rappresentante) e l’eventuale preposto non siano in grado di condurre personalmente l’esercizio di somministrazione, dovrà essere nominato un rappresentante ai sensi degli artt.8 e 93 del TULPS che deve possedere obbligatoriamente solo i requisiti morali indicati dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS