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Spreco alimentare

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AGGIORNAMENTO LAVORI SENATO

 

 

S 2290 

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

(approvato dalla Camera – C 3057)

 

Relatore: Bertuzzi (PD)

 

 

 

 

 

COMMISSIONE 9^ AGRICOLTURA

 

E’ iniziato il 13 aprile, l’esame del provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, che si occupa della lotta agli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, proponendo un sistema di donazione e di distribuzione a fini di solidarietà sociale, coniugandoli con la sostenibilità economica ed ambientale delle risorse alimentari. I dati provenienti da istituzioni e osservatori in ambito internazionale ed europeo testimoniano infatti una situazione che desta  preoccupazione in riferimento sia all’aumento della povertà sia alla quantità di spreco del cibo destinato ad uso umano.

Il disegno di legge si pone l’obiettivo di incentivare e semplificare molte buone pratiche che da tempo sono attuate nel territorio nazionale, ponendo una particolare attenzione sia nei confronti della riduzione dello spreco alimentare con attività di prevenzione ed estensione del ciclo di vita dei prodotti, sia favorendo  il recupero e la donazione delle eccedenze – in particolare alimentari – ai fini di solidarietà sociale.

Principali misure:

  • Gli artt 1 e 2 indicano le finalità e definizioni del disegno di legge quali la riduzione degli sprechi alimentari e farmaceutici al fine di favorire il recupero e la donazione delle eccedenze, di contribuire sia alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente, sia al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, sia ad attività di ricerca e informazione dei consumatori.
  • L’art. 3 indica le modalità relative alla  cessione delle eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare  ai soggetti donatari, direttamente o mediante altri soggetto.

La cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita e rivolta prioritariamente agli indigenti, mentre le altre eccedenze possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. 

  • L’art. 4 si occupa delle  modalità di cessione delle eccedenze alimentari, consentita anche oltre il temine  di conservazione, per le quali è possibile l’ulteriore trasformazione nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza. Sono altresì previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico.
  • L’art. 5 indica i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari, prevedendo, a carico degli operatori che effettuano le cessioni gratuite, il rispetto di regole per garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, la responsabilità del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino alla cessione, l’adozione di misure la commistione tra i prodotti destinati a diversi impieghi.
  • L’art. 6 si occupa della confisca di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale stabilendo che possono essere ceduti gratuitamente a enti pubblici o a enti privati costituiti per il perseguimento di finalità   solidaristiche, senza scopo di lucro.
  • L’art. 7 estende l’ambito di applicazione della disciplina sulle garanzie circa lo stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti.
  • L’art. 8 si occupa delle funzioni  del Tavolo permanente di coordinamento istituito presso il Mipaaf e della sua composizione (è prevista la partecipazione anche di rappresentanti delle associazioni rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell’industria agroalimentare).
  • L’art. 10 demanda al Ministero della salute la definizione di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco  degli alimenti.
  • L’art. 11 si occupa del rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituendo anche un Fondo  per il  finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze.
  • L’art. 12  include  tra le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio la promozione di interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari.
  •  L’art. 13 prevede che il soggetto che procede alla distribuzione gratuita di prodotti è equiparato al consumatore finale per quello che riguarda gli obblighi inerenti al corretto stato di conservazione degli alimenti o dei farmaci destinati ad essere distribuiti gratuitamente a fini di beneficenza.
  • L’art. 14 si occupa delle  cessioni a titolo gratuito quelle di articoli ed accessori di abbigliamento usati.
  •  L’art. 15 dispone in tema di medicinali inutilizzati o scaduti, modificando la disciplina sulla raccolta e sull’eventuale successivo impiego.
  • L’art.  16 introduce disposizioni di tipo tributario e finanziario riguardo la cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti,  prevedendo eventuali e condizioni di detraibilità IVA e di deducibilità dal reddito.
  • L’art. 17 consente ai Comuni di applicare una riduzione della tariffa sui rifiuti ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari che cedono a titolo gratuito dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l’alimentazione animale.
  • L’art. 18 prevede che le cessioni in esame non siano redatte in forma scritta.

 

La Commissione ha convenuto sulla programmazione di un ciclo di audizioni.

 

 

AGGIORNAMENTO LAVORI SENATO

S 2290 

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

 

S 2320 Puppato    

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare

 

Relatore:

Sen. Bertuzzi (PD)

COMMISSIONE 9^ AGRICOLTURA

 

Nella seduta del 10 maggio, la  Presidente Pignedoli, in considerazione della stretta attinenza di materia, ha proposto la trattazione congiunta del provvedimento  S2290  con   il disegno di legge S 2320.

Ha inoltre ricordato che, in relazione al disegno di legge n. 2290, la Commissione sta procedendo ad un ciclo di audizioni che pertanto verranno riferite ad ambedue i disegni di legge.

 

Principali misure del disegno di legge S 2320:

– L’articolo 1 indica le finalità del provvedimento, fissandone l’ordine di priorità e sancendo la nullità di ogni accordo e contratto che ostacoli la donazione di prodotti alimentari invenduti.

 – L’articolo 2 prevede che il contrasto allo spreco alimentare venga inserito    nei programmi delle scuole dell’obbligo. 

L’articolo 3 indica le azioni contro lo  spreco alimentare. 

L’articolo 4 prevede l’obbligo per i distributori di stipulare convenzioni con associazioni senza fini di  lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti.

L’articolo 5 si occupa della valorizzazione di prodotti alimentari non più idonei al consumo umano.

L’articolo 6 regola le singole fasi relative alle procedure per la donazione.

L’articolo 7 introduce sanzioni per il produttore o distributore che dolosamente rendano i prodotti alimentari invenduti inadatti al consumo.

Gli articoli 8 e 9 prevedono la concessione di crediti d’imposta  ai produttori, ai distributori  ed ai venditori al dettaglio, per questi ultimi  anche in correlazione alla riduzione degli imballaggi.

 

Il seguito dell’esame è stato rinviato.

 

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