Superbonus, per ogni euro speso oltre tre di benefici

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato un interpello riguardante la determinazione della plusvalenza immobiliare in caso di vendita con riserva di proprietà di immobili ristrutturati con il Superbonus. Un contribuente aveva ricevuto nel 2021, per donazione, il 50% di due unità immobiliari, con il restante 50% donato al fratello. Gli immobili sono stati ristrutturati e i lavori sono stati conclusi a dicembre 2023.

Il contribuente intende vendere la sua quota al fratello con pagamento dilazionato in 10 anni, con riserva di proprietà fino al pagamento dell’ultima rata nel 2034. Il contribuente ha chiesto se, ai fini della determinazione della plusvalenza, la data di cessione rilevante sia quella della stipula dell’atto (2024) o quella del pagamento dell’ultima rata (2034).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la vendita con riserva di proprietà, la cessione si perfeziona con il pagamento dell’ultima rata. Pertanto, nel caso specifico, la plusvalenza non sarà imponibile, in quanto al momento della cessione saranno trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori. Questo principio si basa sulle disposizioni del TUIR e sulla risoluzione 28/E del 2009, che regolano le vendite con riserva di proprietà.