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Superbonus al 70% se la fattura errata viene corretta nel 2024

Se la fattura emessa a un condominio nel 2023 con lo «sconto in fattura» integrale è errata, l’eventuale emissione di una nuova fattura nel 2024, con data 31 dicembre 2023, è sempre possibile, ma lo «sconto in fattura» è del 70%, se questa viene inviata allo SdI (Sistema di interscambio) dopo il 12 gennaio 2024.

A confermarlo è la risposta a interpello n. 146/2024 delle Entrate pubblicata il 9 luglio u.s..

Nello specifico il caso riguarda un condominio il quale riceveva fatture emesse il 29 dicembre 2023, per interventi realizzati Superbonus con aliquota pari al 110%. Tali fatture presentavano uno sconto integrale in fattura non rilevato correttamente poiché andava a ridurre unicamente l’imponibile della fattura anziché ridurne l’importo totale, omettendo pertanto di addebitare l’iva in rivalsa. Successivamente, rilevato l’errore, venivano emesse nuove fatture per rettificare le fatture errate precedenti, datate anch’esse 29 dicembre 2023, le quali replicavano il contenuto delle precedenti, ma questa volta applicavano correttamente l’iva in rivalsa. Le nuove fatture venivano inviate allo SDI in data 27 marzo 2024.

La tesi prospettata dal contribuente consisteva nel far valere la retrodatazione dell’efficacia delle fatture al 29 dicembre 2023 e poter così accedere all’agevolazione del Superbonus nella misura del 110%.

L’Agenzia delle Entrate ha negato tale possibilità in quanto le nuove fatture, benché datate 29 dicembre 2023, sono state trasmesse allo SDI in data 27 marzo 2024, ben oltre i 12 giorni successivi che consentono di attribuire legittima rilevanza alla data di effettuazione dell’operazione. Pertanto in tal caso prevale la data di invio allo SDI.

Infine, l’Amministrazione Finanziaria ha consentito al condominio di poter accedere al beneficio nella misura del 70% ove sussistano i requisiti richiesti dalle relative norme.

In relazione a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato che dovranno essere rettificate l’asseverazione Enea a suo tempo depositata e la relativa comunicazione di cessione del credito.

Riferimento: Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 146 del 9 luglio 2024

Scarica qui l’interpello

 

 

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