L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni attuative di cui al c.d. Decreto “Aiuti-quater”, riguardanti la possibilità di “spalmare” i crediti d’imposta derivanti da alcuni bonus edilizi in 10 quote annuali di pari importo, compresi i crediti d’imposta che sono stati oggetto di cessioni successive alla prima. In tale ultimo caso, la prima opzione (sconto in fattura/cessione) deve essere stata comunicata mediante “Comunicazione AE opzioni” entro il 31/03/2023.
Più precisamente, il provvedimento riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura, di cui ai seguenti bonus edilizi:
- Superbonus (art. 116, D.L. n. 34/2020);
- Bonus anti-barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020);
- Sismabonus e Sismabonus-acquisti “ordinari” (art. 16, c. da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013);
in riferimento ai quali, la quota residua di ciascuna rata annuale, non utilizzata in compensazione con mod. F24 (art. 17, D.Lgs 241/97), può essere ripartita in 10 rate annuali decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
L’opzione per 10 quote in luogo delle originarie 4-5 è irrevocabile e le nuove rate ripartite non possono essere cedute ad altri soggetti né, ciascuna di esse, essere ulteriormente rideterminata.
Il provvedimento precisa che la ripartizione decennale può essere richiesta per la quota residua non ancora utilizzata delle rate dei crediti:
- riferite al 2022 in poi, ma solo per i crediti nascenti da detrazione Superbonus, con “Comunicazione AE opzioni” inviata fino al 31/10/2022;
- riferite al 2023 in poi, ma solo per i crediti nascenti da detrazione Superbonus, con “Comunicazione AE opzioni” inviata dal 1/11/2022 al 31/03/2023, nonché da “Comunicazione AE opzioni” inviata fino al 31/03/2023 per i crediti da Bonus anti-barriere e i Sismabonus “ordinari”.
Ciascuna nuova rata annuale ripartita può essere utilizzata esclusivamente in compensazione in F24 dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del relativo anno di riferimento. Seguirà l’adozione di una risoluzione con cui saranno istituiti i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento delle nuove rate ripartite. Resta fermo che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.
Come richiedere lo spalma-crediti decennale dal 2/05/2023
L’opzione “spalma-crediti” va comunicata all’AE, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, mediante specifica comunicazione inviata tramite la “Piattaforma cessione crediti” presente sul sito internet della stessa AE, a decorrere dal 2/05/2023. La scelta è irrevocabile e la suddetta comunicazione è immediatamente efficace oltre a non poter essere né rettificata, né annullata.
Con decorrenza 3/07/2023, inoltre, la comunicazione potrà anche essere inviata, sempre attraverso il medesimo servizio web, avvalendosi di un intermediario (di cui art. 3, c. 3, DPR 322/98) con delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti d’imposta, il quale sarà avvisato mediante messaggio di posta elettronica certificata.
Esempio di calcolo
Con comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha anche fornito un esempio in tema di opzione “spalma-crediti”, di seguito riportato:
“La comunicazione (per lo spalma-crediti) può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31/12 di quest’anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’AE la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in 10 rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’AE di volerli ripartire nei successivi 10 anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate”.