Il 29/12/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto legge che reca alcune modifiche alle agevolazioni fiscali Superbonus e al Bonus antibarriere architettoniche.
Nello specifico, tra le principali novità relative al Superbonus (art. 119 del DL 34/2020) viene previsto quanto segue:
- l’inserimento di una clausola di salvaguardia per SAL fino al 31/12/2023 nei casi in cui gli interventi non siano terminati entro tale data;
- un contributo (non tassato) a favore dei condòmini “incapienti”, ossia con un reddito fino a 15.000 euro, per ultimare nel 2024 fruendo del Superbonus al 70%, i lavori che abbiano raggiunto un SAL almeno del 60% entro il 31/12/2023. Per i criteri e le modalità attuative relative all’erogazione del contributo, seguirà decreto del Ministero dell’Economia e Finanze;
- la necessaria presentazione della richiesta del titolo abilitativo in data antecedente al 30/12/2023 (data di entrata in vigore del decreto in commento) al fine di poter beneficiare delle opzioni (sconto in fattura e cessione della detrazione) per gli interventi di demolizione e ricostruzione compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana;
- l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa sugli immobili danneggiati dal sisma su cui si sia fruito del Superbonus, in relazione a spese per interventi iniziati successivamente al 30/12/2023 (data di entrata in vigore del DL in commento). L’assicurazione, a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, deve essere stipulata entro 1 anno dalla conclusione dei lavori.
Le novità relative al Bonus anti-barriere architettoniche 75% (art. 119-ter del DL 34/2020), che resta comunque vigente fino alle spese sostenute entro il 2025, sono le seguenti:
- il tassativo restringimento delle tipologie di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche cui si applica l’agevolazione dalle spese sostenute dal 30/12/2023 (data di entrata in vigore del DL in commento): scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Fuori dall’ambito applicativo dell’agevolazione le spese per altri interventi, tra cui gli infissi, i servizi igienici, i pavimenti, oltre che quelli di automazione degli impianti (a tal fine, viene abrogato il comma 3 dell’art. 119-ter);
- l’obbligo di asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati sul rispetto dei requisiti tecnici degli interventi anti-barriere architettoniche (di cui al D.M. n. 236/89);
- l’obbligo di pagamento delle spese relative all’agevolazione con bonifico con ritenuta d’acconto, a seguito del rimando a quanto indicato dall’art. 16-bis del TUIR in tema di Bonus ristrutturazione. Al riguardo, la previsione normativa non distingue tra soggetti persone fisiche “privati” e soggetti imprese; pertanto, per questi ultimi soggetti, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- l’estensione dello stop alle opzioni anche alle spese detraibili con il bonus anti-barriere 75% sostenute dal 1°/01/2024. La possibilità di avvalersi dello sconto in fattura/cessione della detrazione resta, tuttavia, possibile per le spese sostenute dopo il 31/12/2023 da:
- a) condòmini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- b) persone fisiche “private”, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro ( determinato ai sensi dell’art. 119, c. 8-bis.1 del D.L. 34/2020). Il requisito reddituale di cui sopra non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, L. 104/2992.
Riferimenti: D.L. 29/12/2023, n. 212 (G.U. n. 302 del 29/12/2023), in vigore dal 30/12/2023