Con risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile avvalersi dell’istituto della cd. “remissione in bonis” [art. 2, c. 1, D.L. n. 16/2012] in ambito di Eco-Superbonus, in riferimento al mancato invio a ENEA dell’Asseverazione [art. 119, c. 13, lett. a), D.L. n. 34/2020] entro il termine previsto di 90 giorni dalla fine lavori o dal raggiungimento del SAL, qualora la medesima non sia stata “debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale”. Una copia dell’Asseverazione va quindi trasmessa, esclusivamente in via telematica, a ENEA.
Nel caso in oggetto, il tecnico incaricato non solo non era riuscito a inviare nei termini l’Asseverazione del 1° SAL a ENEA, ma non l’aveva neppure generata “debitamente firmata … e timbrata …”; di conseguenza, non era stata inviata neppure la “Comunicazione AE opzioni” entro il termine del 31/03/2023 (trattandosi di spese 2022).
L’Agenzia delle Entrate conclude, quindi che, mancando la predisposizione dell’Asseverazione da parte del tecnico tramite la specifica modulistica ministeriale, manca in origine un requisito sostanziale che non consente all’impresa di avvalersi della remissione in bonis, sia per sanare il mancato invio nei termini della copia dell’Asseverazione a ENEA, sia per sanare il mancato invio nei termini della “Comunicazione AE opzioni”.
Ove, invece, sussistano tutti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme agevolative, il contribuente può ricorrere all’istituto della remissione in bonis, anche per sanare l’omessa presentazione a ENEA, in presenza di meri inadempimenti formali o comunicativi.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate, risp. n. 406/E del 31/07/2023