Somministrazione – Parco pubblico – Subingresso

 

Quesito

Il Comune (società  partecipata) ha sottoscritto tempo fa un contratto di servizio con la società  X srl per la gestione del chiosco-bar per alcuni anni. Adesso la società  X srl chiede di poter far gestire l’attività  di somministrazione alla società  Y srl, precisando che, in entrambe le società , l’amministratore unico é sempre la stessa persona. Da riscontri d’ufficio si rileva che, pur essendo amministratore unico lo stesso soggetto, le società  hanno diverse partite iva/codici fiscali. Peraltro, il contratto di servizio recita: “il gestore non può sub-affidare, sia pure temporaneamente, lo svolgimento di uno o più segmenti di attività  del servizio di cui é incaricato con il presente contratto, ad eccezione di quelli non strettamente correlati all’attività  principale della società  e con esclusione di ogni attività  inerente la gestione del bar”. Considerato quanto sopra, si chiede se il fatto che le partite iva delle società  siano diverse debba essere considerato come subingresso.

Risposta

Se vi sono due diverse partite IVA, si tratta sicuramente di due società diverse, anche se all’interno di esse si trovano i medesimi soggetti fisici; le società che hanno partite IVA diverse sono soggetti giuridici diversi e quindi sembra che la clausola posta dal comune non possa essere aggirata infatti la modifica dell’intestazione del gestore, quindi anche della concessione di suolo pubblico e dell’attività di somministrazione potrebbe avvenire solamente previo contratto di cessione di azienda da una società all’altra e quindi SCIA di subingresso. Si rammenta che anche le concessioni di suolo pubblico relative ai chioschi seguiranno le scadenze definitive previste dall’intesa raggiunta nella conferenza unificata stato regioni del 5 Luglio 2012.

Concessioni di suolo pubblico – Destinazione attività – Regolamento

 

Quesito

Dovendo rivedere i rinnovi delle concessioni per le aree pubbliche ai sensi della Bolkestain che si applica anche alle edicole ecc, vorrei capire: quando viene data in concessione un’area per installare un chiosco (rimovibile) o chiosco in muratura (concessione edilizia o atto previsto dall’edilizia privata) tramite bando , quale disciplina normativa va applicata per l’attivazione di attività  commerciali all’interno del chiosco ? Mi ritrovo che alcune attività  sono state autorizzate con la normativa del commercio su aree pubbliche ex “ambulanti ” (con facoltà  di somministrare in quanto abilitati come requisito soggettivo) altre ai sensi della legge dei pubblici esercizi, altre commercio in sede fissa, altri artigiani ed infine alcune come edicole. Questo chiarimento mi è utile anche per i nuovi bandi.

 

Risposta

La medesima concessione di suolo pubblico potrebbe essere utilizzata, secondo le previsioni del regolamento comunale che l’ha resa disponibile, sia per il commercio su area pubblica che per la somministrazione di alimenti e bevande che per attività artigianali o per rivendita della stampa quotidiana e periodica. Il ministero con la Risoluzione 25/3/2008 prot.2521, consultabile sul sito, ha previsto che il chiosco può essere anche autorizzato per la somministrazione di alimenti e bevande solamente se è prevista nell’interno della struttura una parte di superficie di somministrazione da dedicare al pubblico; in mancanza di una simile superficie l’attività dovrebbe rientrare fra quelle di commercio su area pubblica anche se di prodotti alimentari con facoltà di somministrazione. Le concessioni di suolo pubblico quindi, fermo restando la previsioni delle prossime scadenze come indicate dall’intesa raggiunta nella conferenza unificata stato regioni del 5 Luglio 2012, dovranno essere individuate per ogni tipologia di attività nel rispettivo regolamento comunale che le disciplina.

Somministrazione – Dehors – Utilizzo

Quesito

A seguito dell’entrata in vigore dell’art.31 L. 214 del 22 dicembre 2011, molti comuni, per limitare il problema del disturbo della quiete pubblica da parte degli esercizi di somministrazione, adottano ordinenze continfgili ed urgenti ex art. 54 comma 4 e 6 D.lvo 267/2000. Ritenuto che tale strumento è illegittimo se adottato preventivamente (molti TAR stanno annullando le ordinanze) e non legato a situazioni specifiche, quale provvedimento e quale fonte normativa può essere utilizzata per introdurre limitazioni a salvaguardia della quiete pubblica, della sicurezza, dell’ambiente, della salute ecc… svincolati da situazioni contingibili ed urgenti, calcolansdo che l’art. 50 comma 7 è tacitamente abrogato?” La stessa disciplina vale per i dehors? ossia, è possibile fare un regolamento che disciplina gli orari dei dehors, oppure come credo, deve farso eventualmente ordinanza specifica solo in caso di accertato disturbo/inquinamento/degrado? Infatti a mio avviso il regolamento, avendo natura di provvedimento a carattere normativo programmatorio non è legittimo

Risposta

Riteniamo che il dehors, che viene installato previo rilascio di una concessione di suolo pubblico, possa essere sottoposto a limitazione di orario intesa quale prescrizione da inserire nella concessione stessa; tale limitazione dovrà però riguardare la possibilità di utilizzare la struttura fino ad una certa ora e suggeriamo di prescrivere anche di togliere dall’occupazione sia i tavoli che le sedie, al fine di evitare che le persone possano stazionarvi anche dopo l’orario di chiusura dell’esercizio

Somministrazione – Attività ludica

Quesito

Il titolare di un pubblico esercizio intende organizzare per il periodo estivo, una serie di attività ludiche per minori (tipo Campus estivi) presso i locali del ristorante e nel cortile esterno allo stesso. Si tratta di corsi per cucina ma anche di giochi, recite e in generale attività di animazione per bambini. Il Comune deve rilasciare qualche autorizzazione anche se tali attività si svolgono in orario di chiusura del ristorante? In generale, questo tipo di attività, anche se non dovesse svolgersi presso pubblici esercizi, ma su iniziativa di associazioni private o società, senza rilevanza educativa, di quale tipo di autorizzazioni ha bisogno?

Risposta

Salvo che non esista una disposizione locale, della quale non siamo a conoscenza, che preveda disposizioni specifiche, non riteniamo che necessiti una particolare autorizzazione per far svolgere attività ludiche (salvo che non siano utilizzate attrazioni dello spettacolo viaggiante o installati apparecchi per il gioco di cui all’art.110 tulps), sarà invece necessaria l’iscrizione al registro delle imprese per tale attività o il suo aggiornamento se già iscritto per altra attività.

Somministrazione – Home restaurant – Autorizzazione

 

Quesito

Buongiorno, si sta diffondendo una nuova modalità di ristorazione ed esattamente quella di “Ristorante in Casa”. Gestito dai proprietari, nei locali della propria abitazione e rivolto ad amici/conoscenti ecc. Alcuni più o meno discretamente e saltuariamente, altri pubblicizzando tale attività dichiarando prezzi, menù giorni di apertura ecc. Poichè qualcuno a chiesto a codesto Comune le modalità e l’autorizzazione per l’avvio di tale attività ma, si disconosce totalmente la disciplina di quanto suddetto, si richiede cortesemente un parere e l’eventuale legge che regola tale attività. Si ringrazia anticipatamente.

Risposta

La risoluzione Ministeriale 50481 del 10.4.2015, nel rispondere al quesito sulla legittimità dell’esercizio comunemente denominato “home restaurant” prevede che l’attività di per sè non è vietata, sempre che per il suo esercizio siano rispettate le indicazioni e le normative di settore che nel caso di specie sono previste nella legge regionale del Lazio 21/2006 . Nella risoluzione infatti il Ministero precisa che l’attività, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande e che di conseguenza, ad avviso della scrivente, non può considerarsi un’attività libera e pertanto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Questa impostazione ministeriale ovviamente presupporrebbe che il soggetto presenti al comune una SCIA, sempre che il luogo non rientri fra quelli soggetti a tutela nel qual caso servirà una richiesta di autorizzazione, nella quale deve indicare il rispetto delle normative edilizie ed urbanistiche, la corretta destinazione d’uso del locale in relazione alla tipologia di attività, il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’articolo 71 del D.lgs 59/2010 e che i locali rispettano i requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM 564/92. Si dubita fortemente che per questo tipo di attività, che si svolge in una privata abitazione, si possano e si debbano richiedere tutti questi requisiti; tra l’altro la posizione del ministero è fortemente più restrittiva di quanto previsto nel DDL presentato in parlamento per disciplinare gli Home restaurant. Si consiglia la lettura dell’articolo “Home food” di E. Fiore (2015), che è consultabile sul sito alla voce approfondimenti. Chi scrive ritiene che, nelle more dell’emanazione della legge che disciplinerà questa attività, sia possibile adottare un regolamento comunale che ne disciplini le modalità e i limiti, salvaguardando principalmente la sicurezza igienico sanitaria delle persone. Nell’ipotesi invece che l’interessato effettui l’attività di cuoco al domicilio delle persone che lo incaricano, si tratterà di attività professionale che non necessita di alcuna particolare autorizzazione o requisito professionale; se invece il cuoco prepara cibi in locali da lui stesso messi a disposizione dei clienti e somministrando a domicilio si tratterà di attività di catering che necessita di SCIA

Somministrazione – Superficie di vendita – Superficie all’aperto

 

Quesito

Una ditta ha a disposizione un locale, con agibilità e destinazione d’uso, che vorrebbe usare per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.Il locale però può ospitare solo le attrezzature della cucina e dei bagni previsti per legge, all’interno non c’è possibilità di sistemare tavoli e sedie. Il proprietario ha chiesto di potere usare una superficie esterna di sua proprietà e una superficie pubblica, limitrofe al locale, da attrezzare con tavoli e sedie più ombrelloni. E’ possibile autorizzare quanto sopra?

Risposta

L’esercizio pubblico per poter essere posto in funzione non deve necessariamente utilizzare tavoli e sedie ben potendo effettuare le consumazioni ai clienti che si avvicinano al bancone, quindi una minima superficie di somministrazione a ns parere dovrà essere ricavata; si potrà inoltre utilizzare , quale superficie precaria, la superficie all’aperto privata se la destinazione d’uso della stessa lo consente e si potrà anche concedere, se del caso, parte del suolo pubblico.

Somministrazione – laboratorio artigianale – sorvegliabilità

» Quesito

All’interno di un unico locale sono state aperte due attività che esercitano al pubblico.Una è un’attività di somministrazione munita di apposita SCIA a nome di una ditta. L’altra è un’attività artigianale tipo Forno con vendita al pubblico dei prodotti del laboratorio ed è svolta da regolare ditta artigiana. Come indicato le due attività sono promiscue e avvengono in forma promiscua senza alcuna separazione all’interno del medesimo locale, utilizzando l’unica porta di accesso dall’esterno, e a nome di due ditte diverse aventi distinta denominazione e partita iva. Si chiede di sapere se la coesistenza in forma promiscua di due distinte attività(una di somministrazione e una artigianale) con un unico accesso e due gestori diversi sia regolare dal punto di vista normativo e, inoltre, se in particolare l’attività di somministrazione sia sorvegliabile dal punto di vista del D.M. 592/1994.

Risposta

In linea puramente di principio due attività possono coesistere all’interno dei medesimi locali dato che non ci risulta mai emanata una disposizione che vieti tale forma promiscua e quindi sarà pienamente applicabile il principio enunciato dall’articolo 3 del DL 138/2011 secondo il quale è consentito tutto ciò che non è espressamente vietato. Nel caso specifico però si deve verificare se la coesistenza delle due attività garantisca egualmente il mantenimento del requisito di sorvegliabilità previsto dal DM 564/92 che nell’ipotesi di accesso degli addetti al controllo in orario di chiusura dell’attività artigianale non consentirebbe di poter accedere a tali locali, impedendone la verifica. Tale requisito permane se non vi è alcuna divisione fisica fra i due locali che quindi operano sulla medesima superficie. Gli agenti infatti possono accedere in qualsiasi ora del giorno, come previsto dall’articolo 16 del TULP, a tutti i locali dove sia stata rilasciata una licenza di polizia e quindi, nel caso di specie, ai locali di somministrazione ma non a quelli del laboratorio, che se divisi da quelli di somministrazione non sarebbero sorvegliabili. Inoltre occorre verificare la destinazione d’uso del locale che non potrebbe essere compatibile per entrambe le attività

Commercio elettronico – Alimentari – SCIA – Requisiti

» Quesito

Una società vuole comprare del vino da una cantina e rivenderlo al dettaglio on-line, ci chiede: se deve presentare al Comune una SCIA di commercio elettronico indicando il sito internet della società se all’interno della ditta qualcuno deve possedere i requisiti professionali, anche se l’attività consiste nel comprare e vendere vino on line.

Risposta

La società acquista in nome e conto proprio prodotti alimentari e professionalmente li rivende all’utilizzatore finale in forma di commercio elettronico; una simile attività è prevista dal D.lgs n. 114/1998 e necessita della presentazione della SCIA quale forma speciale di vendita, il legale rappresentante della società dovrà possedere i requisiti morali e professionali previsti dall’articolo 71 del D.lgs 59/2010 e nell’ipotesi che non possieda quelli professionali dovrà nominare un soggetto che possedendoli entrambi venga formalmente nominato preposto alle vendite.