Con una interessante sentenza il TAR del Lazio (sez. II bis, sentenza 28 novembre 2018, n. 11553) ha dato applicazione al Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018, in attuazione dalla disciplina sulla S.c.i.a. recata dal D.lgs. 222/2016), affermando esplicitamente che: «Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera.«
La vertenza con il Comune di Rome si fondava sulla erronea qualificazione da parte degli uffici comunali di un intervento di installazione di un ascensore interno come ristrutturazione edilizia, considerata abusiva.
La corte rileva invece che trettandosi di un intervento da attuare in zona sismica occorreva che l’intervento fosse stato «autorizzato dall’ufficio tecnico regionale»; mentre «Non essendo stata eseguita una ristrutturazione edilizia, bensì un intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore interno, […] l’amministrazione comunale avrebbe dovuto astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento ed attendere la definizione dell’eventuale processo penale ovvero le determinazioni del competente ufficio tecnico regionale.»