Con il Decreto 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019 n. 5, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha modificato i termini entro cui versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e definito nuove modalità di pagamento.
In luogo di un unico versamento annuale che doveva essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi del precedente Decreto MEF del 17 giungo 2014, le nuove disposizioni prevedono che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare debba essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Le nuove scadenze saranno quindi: 20 aprile, 20 luglio, 20 novembre e 20 gennaio.
Una complicazione in più per imprese, professionisti ed intermediari i quali, con riferimento alle fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2019, dovranno gestire quattro scadenze anziché una.
Per quanto riguarda l’importo da versare all’erario, il contribuente potrà, come in passato, calcolarlo in autonomia, oppure potrà avvalersi del servizio offerto dall’Agenzia delle entrate.In particolare, per agevolare i contribuenti, il Decreto in oggetto ha previsto che l’Agenzia delle Entrate renderà nota la somma dovuta dal contribuente sulla base dei dati presenti all’interno delle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio. Il contribuente, soggetto passivo Iva, troverà l’informazione relativa all’importo da pagare all’interno della sua area riservata, presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto alle modalità di pagamento dell’imposta potrà:
- avvalersi del servizio presente all’interno della predetta area riservata, mediante addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzare il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate;
- compilare in autonomia il modello F24, così da poter utilizzare in compensazione eventuali crediti spettanti.
Le fatture elettroniche per cui è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto ministeriale in esame.
Le nuove disposizioni trovano applicazione sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.