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Terre e rocce da scavo – Una circolare del Ministero dell’Ambiente chiarisce quando è possibile il riutilizzo di materiali di riporto insitu

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Nella allegata Circolare, ancora non pubblicata sul sito del Ministero, ma di cui è stata data ampia diffusione dagli organi di stampa, la Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento fornisce indicazioni sull’utilizzo che può farsi dei materiali di riporto sulla base delle nuove disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

In relazione alla qualificazione delle matrici dei materiali di riporto la circolare chiarisce che «In sostanza, l’articolo 3, comma 1, del D.L. 2/2012 fornisce la definizione di “matrici materiali di riporto” evidenziando la volontà del legislatore di equiparare, al ricorrere di particolari condizioni, i materiali di riporto al suolo con conseguente applicazione dell’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006» e che «L’articolo 24, comma 1, del DPR 120/2017, recante la disciplina dell’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, prevede che ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale normativa, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, devono essere utilizzate nel sito di produzione. La norma in commento prevede, inoltre, che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell’allegato 4 dello stesso DPR».

«Dunque, nel caso in cui i materiali prodotti dagli scavi rispettino la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, e pertanto non risultino essere contaminati, è sempre consentito il riutilizzo in situ restando, altresì, esclusi dal regime normativo dei rifiuti ai sensi dell’articolo articolo 185, comma 1, lettere b) e c), d. lgs. 152/2006.».

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