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Testo unico sicurezza (Dlgs n.81/2008), depositato al Senato disegno di legge di semplificazione

L’attività di supporto garantita dai medici del lavoro o da altri professionisti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sotto la propria responsabilità certificheranno la correttezza delle misure di prevenzione e protezione in azienda.

<< Il 19 luglio 201, insieme alla senatrice Serenella Fucksia, medico del lavoro, ho depositato un disegno di legge di radicale riforma di tutta la disciplina rivolta a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. La proposta giunge a conclusione di un percorso condiviso. Dal 2013, ovvero dall’inizio di questa legislatura, infatti abbiamo maturato comuni convinzioni attraverso il dialogo diretto e la partecipazione a numerosi incontri di elaborazione promossi da ambienti tecnici e scientifici sull’argomento >>.

Lo spiega, sul blog dell’associazione Amici di Marco Biagi, il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, che ha depositato insieme alla senatrice Serenella Fucksia un Disegno di legge per la semplificazione del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ( decreto legislativo n. 81/2008 composto da 306 articoli e 51 allegati).

<< Con questo disegno di legge – spiega Sacconi – intendiamo aprire una riflessione sulla tradizionale regolazione del lavoro, prodotta in un tempo in cui prevaleva la produzione seriale e l’attività lavorativa era in conseguenza fortemente standardizzata. Ora invece le nuove tecnologie digitali cambiano con veloce progressione il modo di produrre e di lavorare e allo stesso tempo offrono una continua evoluzione delle prassi e delle tecniche con cui rendere più sicuro il lavoro. Di qui la necessità di non rinunciare a questa evoluzione e di garantire la sicurezza dei lavoratori con un approccio dinamico e sostanziale, tanto quanto la disciplina vigente lo fa rigido e formalista. Decisivo risulta il ruolo delle professioni esperte che sulla base di linee guida continuamente aggiornate possono individuare in ogni circostanza i modi migliori per produrre sicurezza e prevenire ogni fonte di rischio, certificando poi l’adeguatezza dei comportamenti del datore di lavoro>>.

COSA PREVEDE IL DDL. Come riporta un articolo pubblicato ieri sul Sole 24 Ore, il disegno di legge prevede che l’attività di supporto sia garantita dai medici del lavoro o da altri professionisti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sotto la propria responsabilità potranno certificare la correttezza delle misure di prevenzione e protezione in azienda. La platea è composta da professionisti con un ordine di riferimento o esperti che svolgono professioni relative alla salute e sicurezza, iscritti a un elenco presso il ministero del Lavoro previa verifica del possesso di determinati requisiti professionali e di esperienza.

La relazione al Ddl sottolinea che l’affidamento al soggetto terzo della certificazione, «permetterà una notevolissima riduzione della documentazione necessaria per dimostrare l’adempimento agli obblighi di legge da parte del datore di lavoro».

Per quanto riguarda il datore di lavoro, il disegno di legge prevede che non lo si possa ritenere responsabile se ha ottemperato ai propri obblighi ma l’evento è risultato dovuto a «circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le cui conseguenze non sarebbero state comunque inevitabili, nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente».

In tema di salute e sicurezza la colpa va ritenuta «colpa di organizzazione», con la conseguenza che essa viene meno ove l’imprenditore dimostri di aver provveduto a organizzare l’azienda in modo corretto rispetto alle esigenze di tutela dei propri lavoratori. Il datore di lavoro che dimostra il proprio diligente comportamento – con l’adozione e l’efficace attuazione della normativa – «non può rispondere penalmente in caso di infortunio che sia derivato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore».

Gli organi di vigilanza e la magistratura potranno intervenire nei casi in cui la certificazione venga resa in modo fraudolento, con grave colpa professionale o per mezzo di false dichiarazioni. Per evitare problemi nel passaggio tra i due diversi “modelli” di gestione della salute e sicurezza, si prevede un periodo transitorio triennale nel quale al datore di lavoro è consentito anche di dimostrare di avere, in tutto o in parte, adempiuto ai propri obblighi del Dlgs 81/2008.

L’adozione e l’efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione in azienda è incentivata anche economicamente, e spetta al Ministero del Lavoro e all’Inail individuare le modalità per permettere alle aziende virtuose di avere un «sensibile» sgravio sui premi da pagare.

Il recepimento di direttive comunitarie in materia di salute sul lavoro dovrà avvenire nel rispetto dei soli livelli inderogabili di tutela previsti dalle medesime direttive; con un decreto ministeriale saranno individuati i livelli di regolazione da eliminare. È prevista anche la razionalizzazione delle sanzioni.

Nell’attività di vigilanza gli ispettori potranno impartire disposizioni esecutive, contro le quali sarà possibile fare ricorso. In caso di inosservanza è previsto l’arresto fino a 12 mesi o fino a 10.000 euro di multa per ciascuna disposizione.

 

 

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