Respinto ricorso dei riparatori di orologi indipendenti
E’ perfettamente legittimo che i grandi produttori svizzeri di orologi di lusso mantengano il monopolio della manutenzione post-vendita e che rifiutino di vendere i pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti. E’ il senso di una sentenza del Tribunale della Ue, che ha assolto le grandi case dell’orologeria dall’accusa di violazione delle norme sulla concorrenza per i pezzi di ricambio. Lo ha fatto respingendo un ricorso presentato dalla Ceahr (Confederazione europea delle associazione dei riparatori di orologi), che nel 2004 aveva denunciato produttori di orologi di lusso (Swatch, Richemont, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton, Rolex, Audemars Piguet & Cie e Patek Philippe) per una presunta infrazione alle regole dell’Unione sulla concorrenza.
CNA Artistico e Tradizionale è fortemente contraria a questa interpretazione e ricorda con nel settore auto, attraverso la Direttiva Monti si è dato modo anche agli autoriparatori indipendenti di effettuare interventi in garanzia, per cui continueremo a combattere questo monopolio.
Secondo la Cahr, i produttori dal 2002 hanno rifiutato di fornire i pezzi di ricambio degli orologi ai riparatori che non facevano parte dei loro sistemi selettivi di riparazione e manutenzione, mentre in precedenza erano proprio i riparatori indipendenti multimarche che s’incaricavano tradizionalmente di riparare gli orologi di lusso. Nel 2008 la Commissione aveva respinto la denuncia rilevando una “mancanza di interesse comunitario”. Il 15 dicembre il Tribunale Ue aveva sostenuto che l’esecutivo non aveva motivato sufficientemente la sua decisione e nel 2011 la Commissione ha aperto una nuova inchiesta, che però nel 2014 si è concluso con una nuova bocciatura “alla luce del carattere sproporzionato delle risorse che un’inchiesta più dettagliata necessiterebbe in relazione alla debole possibilità di stabilire l’esistenza di un’infrazione al diritto dell’Unione”.
La Ceahr ha presentato un nuovo ricorso, sul quale il Tribunale si è espresso oggi osservando che “la Commissione non ha commesso errori ritenendo che un sistema selettivo di riparazione e manutenzione (così come un sistema selettivo di distribuzione) sia conforme alla normativa dell’Unione sulla concorrenza quando è oggettivamente giustificato, non discriminatorio e proporzionato”. Anzi, ha aggiunto che “un sistema selettivo di riparazione, che rientra nel servizio post-vendita, specializzato e capace di fornire delle prestazioni specifiche per prodotti di alta qualità e tecnicità, è un’esigenza legittima che giustifica una riduzione della concorrenza dei prezzi a favore di una concorrenza avente ad oggetto elementi diversi dai prezzi”. Inoltre ha rilevato che un servizio del genere avrebbe benefici effetti nella lotta alla contraffazione.