LEGGE 25 luglio 2017, n. 127
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
(Entrata in vigore: 03/09/2017)
Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonche’ a fini di tutela e valorizzazione della biodiversita’ agraria, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
2. Ai fini della presente legge, per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarita’ del territorio d’origine.