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Una Faq del portale STS conferma la posizione CNA sui soggetti tenuti all’invio dei dati sanitari 2016

I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie 2016 sono gli stessi soggetti che hanno provveduto nel 2015 e quelli ultimi individuati nei recenti decreti del MEF, nello specifico quello del 2 agosto 2016 e quello del 1° settembre 2016.

A confermare quanto già precisato nella recente News 23 settembre 2016 è intervenuta una FAQ pubblicata sul portate Sistema Tessera Sanitaria che riportiamo per completezza di informazioni.

Chi è tenuto all’invio dei dati

Le spese sanitarie relative all’anno 2016 devono essere trasmesse oltre che dagli stessi soggetti tenuti all’invio per l’anno 2015 (strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato) anche:

  • dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • dalle strutture per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
  • dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
  • dagli iscritti agli albi professionali degli:
    • psicologi
    • infermieri
    • ostetriche ed ostetrici
    • medici veterinari
    • tecnici sanitari di radiologia medica.

I soggetti non ricompresi nelle suddette tipologie non sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie 2016.

 

A seguito della pubblicazione di tale FAQ è stata rimossa una precedente che con riferimento al 2016 generava dubbi sull’obbligatorietà o meno dell’invio dei dati.  Risulta pertanto confermata la posizione della CNA per cui non sono tenuti all’invio dei dati sanitari per il 2016, tutte le categorie diverse da quelle sopra citate, quali ad esempio gli odontotecnici.

Si ricorda che le nuove categorie di soggetti, individuate dal citato decreto 1° settembre 2016, hanno la possibilità di attivarsi al Sistema Tessera Sanitaria solo dopo la comunicazione degli elenchi delle stesse categorie da parte delle Autorità di competenza. 

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