L’attività di vigilanza ed il procedimento ispettivo, rappresentano elementi importante al fine di garantire uniformità di comportamenti e trasparenza, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, a tutela dei lavoratori, della leale concorrenza tra imprese e del mercato. “Le innovazioni legislative susseguitesi nel tempo hanno inciso profondamente sull’attività degli ispettori, ampliandone le competenze e i poteri, determinando un necessario ripensamento del ruolo ispettivo, orientato ad un’azione omogenea, efficace ed efficiente, non più rivolta al solo contrasto, ma anche alla prevenzione dei fenomeni evasivi ed elusivi.” Pertanto, la circolare, anche in prospettiva della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riepiloga, ai fini della loro armonizzazione, ed aggiorna le istruzioni operative del 2008 sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, per garantire uniformità di comportamento e trasparenza, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto. Importante che “per ovviare al riscontrarsi, ancora oggi, di prassi gestionali non conformi a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa … e affinché sia garantito lo svolgimento dei compiti propri dei funzionari ispettivi, occorre che gli stessi siano impegnati nella specifica attività di controlli esterni, propriamente inerenti ai compiti accertativi che li contraddistinguono”, mentre si ribadisce “che l’accertamento ispettivo è per eccellenza un accertamento fattuale che non può tradursi in una verifica di carattere puramente contabile-amministrativo. Ne consegue che all’ispettore, in quanto testimone privilegiato dei fatti riscontrati nel corso dell’accertamento, è demandata la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione del singolo rapporto di lavoro verificato”. E che “già la circolare n. 108/2012 prevedeva che “le attività di accertamento e quantificazione di imponibili contributivi non dichiarati, totalmente o parzialmente, rilevabili da atti o elementi nella disponibilità delle Sedi devono essere svolte dalla funzione verifica amministrativa”.