Con circolare 36/2022, l’Inps fornisce istruzioni riguardo la concessione dei permessi ex legge 104/1992, ossia 3 giorni mensili e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, del D.Lgs. 151/2001, ovvero 2 anni retribuiti in favore dei lavoratori dipendenti parte di un’unione civile.
Questi ultimi possono prestare assistenza in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile in caso di disabilità grave accertata. Si recepisce in questo modo la Direttiva europea 2000/78/CE attuata in Italia con il D.Lgs. n. 216/2003.
La circolare fa riferimento espressamente ai lavoratori del settore privato, ma si ritiene che le disposizioni valgano anche per i lavoratori del pubblico impiego, purché questi ultimi devono inviare le domande di permesso o congedo all’amministrazione di appartenenza e non all’INPS.
Permessi legge 104
Il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave è estesa anche in favore:
- della parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
- del convivente di fatto, di cui alla Legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente.
Il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità, può essere concesso, di norma, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado. Oppure, qualora i genitori o il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado.
Differenze tra gli uniti civilmente e le convivenze di fatto
Nell’unione civile, il rapporto di affinità sussiste anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione. Pertanto, il diritto ai permessi è riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.
Ne consegue che anche i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Tale rapporto di affinità, secondo le norme dettate dalla circolare, viene meno nel caso della convivenza di fatto, non essendo questa assimilabile ad un istituto giuridico e costituendo una formalizzazione della stabilità della coppia e della reciproca assistenza. Il convivente di fatto, quindi, può usufruire dei permessi unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.
Congedo straordinario
Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, i lavoratori dipendenti possono richiedere, per assistere un familiare affetto da disabilità grave, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
L’unito civilmente è incluso, in via alternativa al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo. Per le stesse ragioni relativamente ai giorni di permesso ex Legge n. 104/1992, la tutela del congedo straordinario non è prevista in favore del convivente di fatto.
Per la domanda Patronati a disposizione
Per usufruire da parte dei protagonisti lavoratori di unioni civili del congedo straordinario o i permessi ex legge 104 va fatta una domanda. Il Patronato Epasa-Itaco è a disposizione per inoltrare la domanda stessa. Operatori preparati sono a disposizione degli utenti e perfezionare la domanda da inoltrare all’Inps.