DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1845 DELLA COMMISSIONE dell’11 ottobre 2017 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
Dopo la modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1593, l’Italia ha individuato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate anch’esse nelle regioni Lombardia e Veneto.
L’Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette. La Commissione ha esaminato le misure adottate dall’Italia a norma della direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità italiana competente sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l’Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all’Italia figuranti nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è necessario in particolare aggiungere nuove voci relative ad alcune aree della Lombardia e del Veneto.
È pertanto opportuno modificare l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall’Italia a seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.