A seguito delle modifiche alla disciplina dell’utilizzo in compensazione dei crediti tributari, introdotte dall’articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50/2017 (c.d. manovra correttiva), l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione 9 giugno 2017, n. 68/E per chiarire al meglio le nuove modalità di invio delle deleghe di pagamento modello F24 tramite i servizi telematici della stessa, con i relativi codici tributi.
Al fine di fare maggiore chiarezza, l’Agenzia delle Entrate, ha allegato alla risoluzione tre liste di codici tributo indicando:
- I codici tributo relativi ai crediti per i quali, in base a norme precedenti al DL 50/2017, per la fruizione in compensazione occorre trasmettere il relativo modello F24 attraverso i sistemi “Entratel” o “Fisconline” (vedi allegato 1);
- I codici tributo relativi ai crediti il cui utilizzo in compensazione orizzontale, in base alle modifiche apportate dall’articolo 3 del DL n. 50/2017, prevede la trasmissione del modello F24 attraverso i sistemi “Entratel” o “Fisconline” (vedi allegato 2);
- I codici tributo relativi ai crediti unitamente ai codici tributo identificanti le somme a debito versate che, per i quali, rappresentando delle situazioni di compensazione verticale, il relativo modello F24 deve comunque essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle entrate, sebbene con mezzi diversi da quelli resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 49 dell’articolo 37 (vedi allegato 3).
La lettura della risoluzione ha reso necessario intervenire presso l’Agenzia delle Entrate per chiarire meglio alcune situazioni particolari.
In particolare, ci è stato segnalato che i codici tributo nn. 6781, 6782 e 6783 relativi a crediti emergenti da eccessivi versamenti di ritenute rispetto a quelle operate, che possono emergere nel modello di dichiarazione del sostituti d’imposta 770, non vengono compresi volutamente negli allegati 2 e 3 della prassi in esame.
Inoltre, si è osservato che la risoluzione non precisa l’anno di maturazione del credito rispetto al debito, sollevando perplessità nelle ipotesi nelle quali la maturazione del credito è successiva al debito da versare. Sentita a riguardo l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, ci è stato sottolineato che, come indicato in precedenza dalla stessa, la compensazione tra un debito sorto prima della maturazione del credito relativo alla stesso tributo, non rientra nella definizione di compensazione verticale. Pertanto, in questi casi il modello F24 che riporta tale forma di compensazione, dovrà essere trasmesso necessariamente con l’utilizzo dei sistemi “Entratel” o “Fisconline”.
CI è stato anche sottolineato che i crediti afferenti ai codici tributo per cui vige l’obbligo di inviare il relativo modello F24 con i sistemi messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate, in riferimento al comma 49-bis del DL 223/2006, sono diversi rispetto ai crediti in riferimento ai quali vige il vincolo per l’utilizzo di appore il visto di conformità nella dichiarazione da cui emergono, se di importo superiore a 5.000 euro (cfr articolo 1, comma 574 della legge n. 147/2013). Pertanto, l’elenco indicato nell’allegato 2 non può essere assunto anche per il monitoraggio del raggiungimento del limite alla compensazione. Tuttavia leggendo le norme, si evince che l’unica distinzione è costituita dai “crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi”, presente, solamente nel vincolo dell’utilizzo dei canali telematici dall’Agenzia delle Entrate e non, ovviamente, anche nel vincolo relativo all’apposizione del visto di conformità della dichiarazione.
Con riferimento poi all’eventualità in cui il soggetto cessi l’attività prima del completo utilizzo del credito d’imposta rientrante nell’allegato 1 e 2 della risoluzione, sentita a riguardo l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, ci è stato riferito che ad oggi resta valido quanto indicato nella Circolare 29.09.2006, n. 30/E, par- 7, lettera g), con riferimento al vincolo per i titolari di partita Iva dell’utilizzo del canale telematico per l’invio dei modelli F24 (articolo 37, comma 49 del DL n. 223/2006). In quell’occasione, infatti, è stato sottolineato che nelle ipotesi di cessazione dell’attività, i contribuenti, non più titolari di partita Iva, uscivano dall’ambito di applicazione del comma 49 del predetto articolo 37. Pertanto, dal momento che il successivo comma 49-bis, impone l’utilizzo del canale “Entratel” o “Fisconline” individuando l’ambito di applicazione con riferimento al precedente comma 49, ne consegue che i soggetti cessati restano esclusi da entrambi i vincoli.