Il Presidente Nazionale Unione CNA AlimentareMirco Della Vecchia, ritiene che questa disposizione andrebbe superata, perchè ritiene sia una suddivisione arcaica, che non considera l’evoluzione imprenditoriale.
Mentre, continua sempre Della Vecchia, in agricoltura si sono fatti passi in avanti, per cui rimane agricoltore anche chi trasforma il prodotto, mantenendo i benefici di agricoltore anche nella manifestazioni fieristiche. l’Artigiano invece viene penalizzato due volte, se partecipa a a fiere o mercati non può esporre il proprio prodotto se non dopo accurata autorizzazione sanitaria e se porta direttamente il piatto al cliente diventa “commerciante”.
A nostro avviso continua Della Vecchia, va considerata l’attività economica in termini di tempo di lavoro, per cui si rimane artigiano perchè la maggior parte del tempo lavorativo è rivolto alla produzione della pizza e non portare la pizza al tavolo del cliente.
Attualmente nei locali delle attività artigianali alimentari è ammessa la vendita ma non è consentito il consumo sul posto dei prodotti acquistati. Lo conferma il Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 174884 del 29 settembre 2015. Per le imprese artigiane alimentari come le gelaterie e le pizzerie a taglio – espressamente citate – la legge vieta che gli acquirenti consumino i prodotti nei locali dell’esercizio.
Il divieto vale per tutte le attività artigianali, fatta eccezione per i panifici per i quali è ammesso il consumo sul posto dei prodotti venduti. Ad eccezione dei panifici, quindi, non è consentita la consumazione di alimenti all’interno di attività artigianali del settore alimentare utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda salvo il caso venga svolta nella stessa sede anche attività di vendita al dettaglio (con autorizzazione per attività commerciale) configurando il locale come esercizio di vicinato (esercizi commerciali di vendita al dettaglio alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. se il comune ha più di 10.000 abitanti).
Infatti, negli esercizi di vicinato appartenenti al settore alimentare il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non è vietato o limitato se svolto tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. Però, anche in questo caso, non possono essere impiegate sedie e tavoli associati o associabili ma è ammessa soltanto “la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio”.
La circolare ribadisce ulteriormente che: “Tali fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via – salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato – in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento”.
In ogni caso, tenuto conto che ogni Regione ha una sua legislazione in materia, CNA Alimentare consiglia di informarsi bene presso le sedi territoriali della CNA del Comune dove l’attività viene o verrà svolta.